L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonche' degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalita' stabilite dalle leggi regionali.

Testo vigente dal 16 marzo 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-03-08;81~art6 · fonte su Normattiva