Art. 16 — Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualita' e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilita' e la solidarieta' fra generazioni, di sostenere le responsabilita' genitoriali, di promuovere le pari opportunita' e la condivisione di responsabilita' tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorita':
- a)l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternita' e della paternita' responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
- b)politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
- c)servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialita', anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
- d)prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficolta', di minori in affidamento, di anziani;
- e)servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilita' del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti piu' impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilita' di cura durante l'orario di lavoro;
- f)servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate. Per sostenere le responsabilita' individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficolta', di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficolta' economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficolta' di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti e' a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali e' riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilita' di cura. I comuni possono, altresi', deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonche' tariffe ridotte per l'accesso a piu' servizi educativi e sociali. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalita' in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.
Testo vigente dal 13 novembre 2000
