Art. 17 — Qualifiche funzionali
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Il personale dell'impiego pubblico e' classificato per qualifiche funzionali. Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonche' ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilita' burocratiche. Il risultato della valutazione deve tendere in ogni raso ad un raggruppamento omogeneo delle attivita' lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni. Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalita' e la responsabilita' e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensivita'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993
