Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 17 — Qualifiche funzionali

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Il personale dell'impiego pubblico e' classificato per qualifiche funzionali. Le qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. Per le altre qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonche' ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilita' burocratiche. Il risultato della valutazione deve tendere in ogni raso ad un raggruppamento omogeneo delle attivita' lavorative nelle strutture delle diverse amministrazioni. Per ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalita' e la responsabilita' e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensivita'.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 331/1988

    Parametro
    24 marzo 1988

    riuniti i giudizi: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, quarto comma, lettera A, della legge della Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, intitolata "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale", nella parte in cui esclude qualsiasi valutazione dei servizi prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato;…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art17 · fonte su Normattiva