Art. 11 — Personale
Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si fara' riferimento alle aziende autonome dello Stato. In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Con l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti puo' essere corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, un premio di produzione al fine di accrescerne la produttivita'. Il premio e' attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato alla produzione. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attivita', in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'articolo 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonche' le modalita' di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura. In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa depositi e prestiti non potra' essere superiore a 750 unita', ed a 28 dirigenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68)). Tutte le spese per il personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti.
Testo vigente dal 21 marzo 1993
