Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 2 — Disciplina di legge

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Sono regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento dei singoli enti o tipi di enti:

  • 1)gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarita' dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
  • 2)i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
  • 3)i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
  • 4)i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
  • 5)i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
  • 6)le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle liberta' e dei diritti fondamentali;
  • 7)le responsabilita' dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
  • 8)la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
  • 9)l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della pubblica amministrazione.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art2 · fonte su Normattiva