Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 860/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    L'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti dello Stato (e, nella specie, da parte dei sindacati del personale di polizia) è costituzionalmente legittima, attese le differenze di disciplina e di tutela sussistenti fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, alla stregua delle quali è dato al legislatore di diversamente apprezzare il collegamento e la strumentalità del primo rispetto alle varie finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola l'amministrazione pubblica: ciò in considerazione anche del fatto che detta inapplicabilità non si risolve in una minorata tutela giurisdizionale delle categorie interessate, cui è pur sempre consentita la via della giurisdizione amministrativa, con i mezzi cautelari, non meno rapidi ed incisivi, ivi consentiti, specie alla luce di pregresse pronunzie della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 23, comma primo, della legge 29.3.1983, n. 93). V. Sent. n. 190 del 1985.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 39 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art23 · fonte su Normattiva