Art. 23 — Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300
((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Testo vigente dal 24 maggio 2001
((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Testo vigente dal 24 maggio 2001
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti dello Stato (e, nella specie, da parte dei sindacati del personale di polizia) è costituzionalmente legittima, attese le differenze di disciplina e di tutela sussistenti fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, alla stregua delle quali è dato al legislatore di diversamente apprezzare il collegamento e la strumentalità del primo rispetto alle varie finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola l'amministrazione pubblica: ciò in considerazione anche del fatto che detta inapplicabilità non si risolve in una minorata tutela giurisdizionale delle categorie interessate, cui è pur sempre consentita la via della giurisdizione amministrativa, con i mezzi cautelari, non meno rapidi ed incisivi, ivi consentiti, specie alla luce di pregresse pronunzie della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 23, comma primo, della legge 29.3.1983, n. 93). V. Sent. n. 190 del 1985.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 39 cost. · Art. 102 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art23 · fonte su Normattiva