Art. 21 — Formazione e aggiornamento del personale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad assicurare il costante adeguamento delle capacita' e delle attitudini professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 alle esigenze di efficienza ed economicita' della pubblica amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle attivita' didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993
