Art. 22 — Principi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari
Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio e' soggetto alle sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in categorie determinate. Ferme restando le responsabilita' dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato. Al dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale. Le sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo da assicurarne l'imparzialita'. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. LGS. 30 marzo 2001, n. 654
7Il D. LGS. 30 marzo 2001, n. 654 ha disposto (con l'art. 72) che l'art. 22 e' abrogato "a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997".
Testo vigente dal 24 maggio 2001
