Art. 28 — Tutela giurisdizionale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993. Leggi il testo vigente →
In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvedera' all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533. Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso e' proposto.
Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993
