Legge quadro sul pubblico impiego

Art. 28 — Tutela giurisdizionale

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In sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvedera' all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 11 agosto 1973, n. 533. Nei ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso e' proposto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1983 al 21 febbraio 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 860/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) e 23, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), soll…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 39 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art28 · fonte su Normattiva