Legge quadro sul settore fieristico

Art. 13 — Disposizioni transitorie e finali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 2001 al 12 maggio 2005. Leggi il testo vigente →

Sono abrogati il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 390, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in contrasto con la presente legge. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto ordinario sono tenute a modificare le disposizioni legislative ed amministrative regionali in materia di fiere per conformarle ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge. I procedimenti concernenti l'autorizzazione allo svolgimento ed il riconoscimento o la conferma della qualifica alle manifestazioni fieristiche, gia' iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina vigente alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda.

Testo in vigore dal 1 febbraio 2001 al 12 maggio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2001-01-11;7~art13 · fonte su Normattiva