Legge quadro sul settore fieristico

Art. 4 — Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche

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L'esercizio delle attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attivita' di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione puo' essere subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocita' per gli organizzatori italiani. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e' di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento e', anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'autorizzazione sono determinati i tempi e le modalita' di svolgimento della manifestazione fieristica. Il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni fieristiche e' finalizzato ad accertare, in relazione a ciascuna tipologia e qualifica delle manifestazioni, che:

  • a)il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti l'attivita' da almeno un anno in analogo settore merceologico;
  • b)la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilita' degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonche' per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;
  • c)le modalita' di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
  • d)le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro sessanta giorni.

Testo in vigore dal 1 febbraio 2001 al 12 maggio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-01-11;7~art4 · fonte su Normattiva