Art. 6 — Calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche
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Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformita' alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformita', promuove le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformita' e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario ufficiale annuale. 3 Possono svolgersi con la qualifica di "fiera internazionale" o "fiera nazionale" solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
3La Corte costituzionale con sentenza 26 - 28 marzo 2003, n. 91 (in G.U. 1a s.s. 2/4/20003, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), nella parte in cui, attribuendo al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato il potere di risolvere, in via sostitutiva, il contrasto determinato dalla fissazione di date concomitanti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".
Testo in vigore dal 3 aprile 2003 al 12 maggio 2005
