Art. 8 — Regolamento di attuazione
Provvedimento abrogato dalla l. 18 aprile 2005, n. 62.
Abrogato dal 12 maggio 2005
Provvedimento abrogato dalla l. 18 aprile 2005, n. 62.
Abrogato dal 12 maggio 2005
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le norme contenute nel censurato art. 8, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 - che affidano a un regolamento ministeriale la fissazione di "requisiti minimi" e di "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello - devono essere considerate inapplicabili alla Provincia di Trento in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia di fiere: essendo possibile a tal fine invocare la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 1 della predetta legge n. 7 del 2001. Intese in questi sensi le norme censurate, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.
Art. 6 Legge quadro sul settore fieristico · Art. 8 Legge quadro sul settore fieristico
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 2001
urn:nir:stato:legge:2001-01-11;7~art8 · fonte su Normattiva