Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 91/2003

    Illegittimità dichiarata
    28 marzo 2003

    Le norme contenute nel censurato art. 8, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 - che affidano a un regolamento ministeriale la fissazione di "requisiti minimi" e di "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello - devono essere considerate inapplicabili alla Provincia di Trento in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia di fiere: essendo possibile a tal fine invocare la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 1 della predetta legge n. 7 del 2001. Intese in questi sensi le norme censurate, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

    Art. 6 Legge quadro sul settore fieristico · Art. 8 Legge quadro sul settore fieristico

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-01-11;7~art8 · fonte su Normattiva