Legge quadro sul settore fieristico

Art. 8 — Regolamento di attuazione

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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con regolamento da adottare con proprio decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  • a)a stabilire, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica internazionale e a disciplinare il relativo procedimento;
  • b)ad individuare, sempre sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 4, i requisiti minimi inerenti alle caratteristiche intrinseche delle manifestazioni ai fini del riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica nazionale;
  • c)a definire i requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono fissati:
  • a)i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro o in concomitanza con manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, nonche' a disciplinare eventuali deroghe;
  • b)i criteri atti ad evitare che manifestazioni fieristiche nazionali e regionali, con merceologie uguali o affini, si svolgano nell'ambito della stessa regione, oltre che in concomitanza con quelle di rilevanza internazionale, anche solo in parte in concomitanza tra loro, nonche' a disciplinare eventuali deroghe. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche la creazione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un idoneo sistema unitario di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali, sia con riferimento al riconoscimento o alla conferma delle qualifiche da parte delle amministrazioni competenti, che relativamente alla tutela del diritto degli utenti ad una corretta e veritiera informazione e pubblicita' da parte dei soggetti organizzatori.

Testo in vigore dal 1 febbraio 2001 al 12 maggio 2005

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 91/2003

    Illegittimità dichiarata
    28 marzo 2003

    Le norme contenute nel censurato art. 8, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 - che affidano a un regolamento ministeriale la fissazione di "requisiti minimi" e di "criteri generali" atti ad evitare la concomitanza di fiere del medesimo livello - devono essere considerate inapplicabili alla Provincia di Trento in tutte quelle parti che comunque possano ritenersi lesive della competenza primaria provinciale in materia di fiere: essendo possibile a tal fine invocare la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 1, comma 1 della predetta legge n. 7 del 2001. Intese in questi sensi le norme censurate, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 lettera b) e comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sollevata in riferimento agli artt. 8, numero 12), 9, numero 3), e 16 dello statuto del Trentino-Alto Adige e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

    Art. 6 Legge quadro sul settore fieristico · Art. 8 Legge quadro sul settore fieristico

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-01-11;7~art8 · fonte su Normattiva