Art. 9 — Quartieri fieristici
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Le regioni definiscono i requisiti minimi dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni di livello regionale e locale e certificano la rispondenza dei quartieri fieristici a tali requisiti. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato attribuisce la qualifica di "internazionale" ai quartieri fieristici per i quali ne sia fatta richiesta, previa verifica della rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c). In sede di prima applicazione nonche' in caso di revisione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce i termini entro i quali i quartieri fieristici devono essere adeguati per il mantenimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale.
Testo in vigore dal 1 febbraio 2001 al 12 maggio 2005
