Art. 12 — Messaggi pubblicitari
All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi". La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.
Testo vigente dal 30 ottobre 1995
