Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 23 — Misure di sostegno della radiodiffusione

Al comma 2 dell'articolo 65 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitaria per un ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa". Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, cosi' come modificato dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di cui ((agli articoli 29 e 30)) della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. 17 19 24

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 2005, n. 266

17

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 461) che "Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta".

19

Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, nel modificare la L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

24

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 774) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2020.

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 29/1996

    Parametro
    12 febbraio 1996

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 6 e 7 della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 5 luglio 1995, recante "Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione", sollevata, con il ricorso di cui in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 3, 21, 117 e 127 della Cos…

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 117 cost. · Art. 127 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art23 · fonte su Normattiva