Legge quadro sull'inquinamento acustico

Art. 8 — Disposizioni in materia di impatto acustico

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I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

  • a)aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  • b)strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • c)discoteche;
  • d)circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  • e)impianti sportivi e ricreativi;
  • f)ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  • a)scuole e asili nido;
  • b)ospedali;
  • c)case di cura e di riposo;
  • d)parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  • e)nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1995 al 13 luglio 2011

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