Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale
Art. 4 — Regolamento comunale del servizio di polizia municipale
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
- 1)che le attivita' vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando cio' sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
- 2)che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purche' la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
- 3)che l'ambito ordinario delle attivita' sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
- 4)che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
- a)sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
- b)le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c)le missioni esterne per soccorso in caso di calamita' e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
Testo vigente dal 15 marzo 1986
