Art. 6 — Legislazione regionale in materia di polizia municipale
La potesta' delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e' svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge. Le regioni provvedono con legge regionale a:
- 1)stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
- 2)promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
- 3)promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
- 4)determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;
- 5)disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.
Testo vigente dal 15 marzo 1986
