Legge quadro sulle aree protette

Art. 15 — Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

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L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, puo' prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti. (( I beni demaniali o aventi il medesimo regime giuridico, statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati gia' affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente parco ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore se richiesta dello stesso ente parco. "L'ente parco provvede alla gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione vigente". La concessione di cui al comma 1-bis puo' essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego da parte del soggetto competente. L'Ente parco puo' concedere tali beni in uso a terzi dietro il pagamento di un corrispettivo. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente parco non modifica la titolarita' di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente. )) I vincoli derivanti dal piano alle attivita' agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attivita' del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma. L'Ente parco e' tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco. Il regolamento del parco stabilisce le modalita' per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprieta' e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalita' di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco puo', entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorita'.

Testo in vigore dal 17 luglio 2020 al 15 settembre 2020

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 1625/2025

    22 gennaio 2025
    • GIURISDIZIONE CIVILE
    • GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

    Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia con la quale il proprietario di un fondo rientrante in un'area naturale protetta invoca la liquidazione dell'indennizzo ex art. 15 della l. n. 394 del 1991, in ragione dell'imposizione, da parte della P.A., di vincoli ambientali di natura sostanzialmente espropriativa, dal momento che, in tal caso, il petitum sostanziale non involge l'esercizio del potere pubblico, limitandosi a prospettare la lesione di un diritto soggettivo in conseguenza della conformazione legale del diritto di proprietà. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con cui il giudice di merito aveva declinato la giurisdizione ordinaria, in relazione alla domanda con la quale i titolari di alcuni terreni rientranti nel Parco nazionale del Pollino avevano dedotto la lesione del loro diritto di proprietà in conseguenza della previsione, nel piano di cui all'art. 12 della l. n. 394 del 1991, di vincoli che determinavano l'impossibilità di svolgere qualsivoglia attività agro-silvo-pastorale e il taglio silvicolturale).

    Art. 15 · Art. 12 Legge quadro sulle aree protette · Art. 133 c.p.a. · Art. 7 c.p.a.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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