Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 52 — Importazione dell'haschish
Puo' essere autorizzata l'importazione dell'haschish per uso medicinale, con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze, previo parere del Ministro dell'interno.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
