Art. 53 — Esenzione dai diritti di confine
Articolo abrogato dalla l. 13 luglio 1965, n. 825.
Abrogato dal 22 luglio 1965
Articolo abrogato dalla l. 13 luglio 1965, n. 825.
Abrogato dal 22 luglio 1965
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 22 luglio 1965. 13 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'importazione dei tabacchi per conto dello Stato e' esente dai diritti di confine.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 825
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art53 · fonte del testo