Art. 51 — Provviste personali
Articolo abrogato dalla l. 13 luglio 1965, n. 825.
Abrogato dal 22 luglio 1965
Articolo abrogato dalla l. 13 luglio 1965, n. 825.
Abrogato dal 22 luglio 1965
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1942 al 22 luglio 1965. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In deroga al divieto stabilito nell'articolo 45 e' ammessa l'introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio dei tabacchi lavorati sempreche' servano al consumo personale di chi l'introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella tariffa doganale ed osservate le condizioni ivi prescritte.
tolto: In ogni caso la quantita' di cui e' ammessa l'introduzione non puo' superare 4 chilogrammi.
tolto: Per la introduzione di quantita' superiore ai 4 chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1965, N. 825
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-07-17;907~art51 · fonte del testo