Art. 10 l. 241/1990 — Diritti dei partecipanti al procedimento
I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
- a)di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
- b)di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Testo vigente dal 18 agosto 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva