Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio incidentale - Atto di promovimento - Forma di sentenza non definitiva - Sostanziale natura di ordinanza dell'atto - Idoneità alla instaurazione del giudizio di costituzionalità - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, nonostante l'atto di promovimento abbia la veste formale di sentenza anziché di ordinanza. In relazione al residuo motivo di gravame, il giudice a quo - dopo la positiva valutazione concernente la rilevanza e la non manifesta infondatezza - ha disposto la sospensione del procedimento principale e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte; sicché a tale atto, anche se assunto con la forma di sentenza, deve essere riconosciuta sostanzialmente natura di ordinanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. ( Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 86 del 2017, n. 256 del 2010, n. 151 del 2009, n. 94 del 2009 e n. 452 del 1997 ).
Edilizia ed urbanistica - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Tutela del terzo avverso il silenzio della pubblica amministrazione - Necessità di previa istanza sollecitatoria - Possibilità, per il giudice, di dichiarare il mero obbligo di provvedere, ma non il contenuto del provvedimento da adottare in autotutela - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza - Petitum incerto e contraddittorio - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza e petitum incerto e contraddittorio, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, secondo cui la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e la denuncia e la dichiarazione di inizio attività (DIA) non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, potendo gli interessati sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. Il fatto che nel giudizio a quo sia stata esercitata l'azione di annullamento del diniego - nel quale si è tradotto il positivo riscontro da parte dell'amministrazione della legittimità delle opere - comporta che le questioni sollevate, avendo tutte per presupposto un silenzio dell'amministrazione, sono estranee al thema decidendum del giudizio principale. Inoltre, l'ordinanza di rimessione ha un petitum incerto e contraddittorio, che oscilla tra una pronuncia caducatoria ed una manipolativa e creativa, in un ambito, quello processuale, notoriamente riservato alla discrezionalità del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2020, n. 7 del 2020, n. 239 del 2019 e n. 45 del 2019; ordinanza n. 250 del 2019 ).
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita natura ancipite del petitum - Ordinanza di rimessione costruita in senso additivo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita natura ancipite del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Sebbene nell'ordinanza di rimessione si affermi che una eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe sicuri effetti sul giudizio a quo - sia nell'ipotesi di sentenza additiva che fornisca il parametro temporale sulla cui base verificare la tardività della sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri inibitori della pubblica amministrazione, sia nell'ipotesi di declaratoria «pura» di illegittimità costituzionale -, tuttavia, in tutti gli altri passaggi della motivazione, l'ordinanza è costruita in senso additivo, dubitando il rimettente della legittimità costituzionale della norma censurata esclusivamente nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica dell'amministrazione.
sentenza 45/2019massima n. 41234 Riguarda ancheart. 6 d.l. 138/2011art. 1 legge 148/2011
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita inerenza alla discrezionalità legislativa del non necessitato intervento additivo auspicato - Invocata pronuncia additiva di principio, non invasiva della sfera riservata al legislatore - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inerenza alla discrezionalità legislativa del non necessitato intervento additivo auspicato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Il giudice a quo, consapevole - per via della molteplicità delle tesi sostenute in dottrina e in giurisprudenza - della difficoltà di individuare una soluzione a rime obbligate, a fronte della ritenuta omissione legislativa, correttamente ha invocato una pronuncia additiva di principio, utilizzata dalla Corte costituzionale proprio al fine di non invadere la sfera riservata al legislatore e, nelle more del suo intervento, di fornire al giudice comune uno strumento duttile per rinvenire una soluzione del caso concreto conforme a Costituzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 94 del 2017 e n. 155 del 2014 ).
sentenza 45/2019massima n. 41235 Riguarda ancheart. 6 d.l. 138/2011art. 1 legge 148/2011
Prospettazione della questione incidentale - Eccepito difetto di rilevanza - Motivazione plausibile, corretta e sufficiente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Il rimettente, con motivazione plausibile, corretta e sufficiente a fondare la rilevanza della questione, ha osservato che, per decidere sull'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione e dal controinteressato, deve fare applicazione della norma censurata, la quale, secondo la ricostruzione fatta propria dallo stesso rimettente, consentirebbe al terzo di sollecitare in ogni tempo le verifiche spettanti alla PA sull'attività oggetto di SCIA. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018 e n. 225 del 2018; ordinanze n. 184 del 2017 e n. 171 del 2017 ).
sentenza 45/2019massima n. 41236 Riguarda ancheart. 6 d.l. 138/2011art. 1 legge 148/2011
Edilizia ed urbanistica - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Termine per la sollecitazione, da parte del terzo, delle verifiche spettanti all'amministrazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi, anche comunitari, in materia di tutela dell'affidamento, di ragionevolezza e buon andamento della PA, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra il segnalante e coloro che realizzino interventi assoggettati a permesso di costruire - Insussistenza alla stregua di interpretazione testuale che trova conferma nella genesi della norma censurata e nella evoluzione del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione - Auspicato intervento del legislatore.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Toscana in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma, quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU e all'art. 6, par. 3, del TUE, e secondo comma, lett. m), Cost. - dell'art. 19, comma 6- ter , della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. I suddetti poteri di verifica non sono diversi da quelli (inibitori, repressivi, conformativi, comunque sempre vincolati) previsti dai precedenti commi 3, 4 e 6- bis , sia sulla base del dato testuale, che per la genesi della disposizione censurata (introdotta non con la finalità di introdurre nuovi poteri, ma di limitare le possibilità di tutela del terzo all'azione contro il silenzio inadempimento) che, infine, per l'evoluzione del quadro normativo di riferimento a seguito della introduzione, ad opera della legge n. 124 del 2015, del termine di diciotto mesi per l'esercizio dell'autotutela di cui all'art. 21- novies della legge n. 241 del 1990. Il riconoscimento di un potere "in bianco" sarebbe peraltro in manifesto contrasto con il principio di legalità-tipicità che caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi, comportando quel recupero dell'istituto della SCIA all'area amministrativa tradizionale che il legislatore ha inteso inequivocabilmente escludere con la scelta di liberalizzazione dell'attività oggetto di segnalazione. Tutto ciò, peraltro, non esclude l'opportunità di un intervento normativo, quantomeno ai fini, da una parte, di rendere possibile al terzo interessato una più immediata conoscenza dell'attività segnalata e, dall'altra, di impedire il decorso dei relativi termini in presenza di una sua sollecitazione, in modo da sottrarlo al rischio del ritardo nell'esercizio del potere da parte dell'amministrazione e al conseguente effetto estintivo di tale potere ( Precedente citato: sentenza n. 49 del 2016 ). Il principio di legalità-tipicità, che qualifica e limita tutti i poteri amministrativi, ha fondamento costituzionale (artt. 23, 97, 103 e 113 Cost.) e va letto non solo in senso formale, come necessità di una previsione espressa del potere, ma anche in senso sostanziale, come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2011, n. 32 del 2009, n. 307 del 2003 e n. 150 del 1982 ).
sentenza 45/2019massima n. 41237 Riguarda ancheart. 6 d.l. 138/2011art. 1 legge 148/2011