Art. 23 l. 241/1990 — Ambito di applicazione del diritto di accesso
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
Testo vigente dal 8 marzo 2005, tuttora in vigore · versione 17 su Normattiva