Art. 23 l. 241/1990 — Ambito di applicazione del diritto di accesso
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1990 al 21 agosto 1999. Leggi il testo vigente →
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi.
Testo vigente dal 18 agosto 1990 al 21 agosto 1999 · versione 0 su Normattiva