Art. 23 l. 241/1990Ambito di applicazione del diritto di accesso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1999 al 8 marzo 2005. Leggi il testo vigente →

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24

Testo vigente dal 21 agosto 1999 al 8 marzo 2005 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art23 · fonte su Normattiva