Art. 23 l. 241/1990 — Ambito di applicazione del diritto di accesso
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1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24
Testo vigente dal 21 agosto 1999 al 8 marzo 2005 · versione 12 su Normattiva