Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Diritto all’interruzione della gravidanza - Inadempimento dell’obbligo di esatta informazione in tempo utile da parte dei medici del servizio sanitario - Risarcimento del danno subito - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, dei principi in tema di pena di morte e di tutela della salute - Totale difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E’ manifestamente inammissibile, per totale difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 27, ultimo comma, e 32 della Costituzione, degli artt. 5, 6 e 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194. Il giudice ‘a quo’, infatti, per ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionalità proposta, avrebbe dovuto motivatamente affermare che, trascorsi i primi novanta giorni di gravidanza, la gestante, se informata delle malformazioni del feto, avrebbe potuto, in base alla normativa impugnata, decidere l’eventuale interruzione della gravidanza, in quanto non sussisteva la possibilità di vita autonoma del nascituro malformato.
Riguarda ancheart. 5 Legge sull’abortoart. 6 Legge sull’aborto
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - LIBERALIZZAZIONE CON CADUCAZIONE DI PROCEDIMENTI E CONTROLLI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI ATTUALMENTE PREVISTI, NONCHE' DELLE CONNESSE FATTISPECIE INCRIMINATRICI - ESIGENZA DI SALVAGUARDIA DEL PRINCIPIO SECONDO IL QUALE L'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA NON E' MEZZO PER IL CONTROLLO DELLE NASCITE E PER CUI E' GIUSTIFICATO L'IMPEGNO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI PER L'I.V.G. NEL RISPETTO DEL DIRITTO DEL CONCEPITO ALLA VITA - PRECLUSIONE DELL'AMMISSIBILITA' DI UN 'REFERENDUM' DIRETTO CONTRO LEGGI ORDINARIE MA A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la richiesta di 'referendum' per l'abrogazione della l. 22 maggio 1987 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza) - avente ad oggetto il seguente quesito: <<Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7, comma primo, limitatamente alle parole: "del servizio ostetrico-ginecologico dell'ente ospedaliero in cui deve praticarsi l'intervento, che ne certifica l'esistenza. Il medico puo' avvalersi della collaborazione di specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso e a comunicare la sua certificazione al direttore sanitario dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente", e comma secondo ("Qualora l'interruzione della gravidanza si renda necessaria per imminente pericolo per la vita della donna, l'intervento puo' essere praticato anche senza lo svolgimento delle procedure previste dal comma precedente e al di fuori delle sedi di cui all'art. 8. In questi casi, il medico e' tenuto a darne comunicazione al medico provinciale."); 8; 9, comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonche' alle parole:"secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonche' alle parole: "di cui all'art. 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "dal secondo comma dell'articolo 5 e"; 11, comma primo ("L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna."); 12; 13; 14; 15, comma secondo, limitatamente alle parole: "e 5"; 19, comma primo ("Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni."), comma secondo ("La donna e' punita con la multa fino a lire 100.000."), comma terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7", comma quinto ("Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.") e comma settimo ("Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma"); 22, comma terzo ("Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.") della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza"?>>. - in quanto - posto, da un lato, che non sono abrogabili disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, tra le quali vanno annoverate quelle la cui eliminazione determinerebbe la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione; e, dall'altro, che la richiesta referendaria e' formulata, attraverso un ritaglio del testo vigente, in modo tale da dare all'abrogazione il senso palese di una pura e semplice soppressione di ogni regolamentazione legale (e non solo di una irrilevanza penale) dell'interruzione volontaria della gravidanza nei primi novanta giorni, riconducendo tale vicenda ad un regime di totale libera disponibilita' da parte della singola gestante, anche in ordine alla sorte degli interessi costituzionalmente rilevanti in essa coinvolti - cio' che la Costituzione (artt. 2 e 31, comma 2) non consente di toccare mediante l'abrogazione, sia pure parziale, della l. n. 194 del 1978 e' quel nucleo di disposizioni che attengono alla protezione della vita del concepito quando non siano presenti esigenze di salute o di vita della madre, nonche' quel complesso di disposizioni che attengono alla protezione della donna gestante: della donna adulta come della donna minore d'eta', della donna in condizioni di gravidanza infratrimestrale come della donna in condizioni di gravidanza piu' avanzata. - S. nn. 27/1975, 16/1978, 26/1981, 196/1987, 1146/1988; ord. nn. 463/1988, 76/1996. red.: S. Di Palma
sentenza 35/1997massima n. 23114 Riguarda ancheart. 19 Legge sull’abortoart. 8 Legge sull’abortoart. 10 Legge sull’abortoart. 9 Legge sull’abortoart. 22 Legge sull’abortoe altri 8