Legge sull’adozione

Art. 34 adozione — null

Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficolta' per gli opportuni interventi. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Testo vigente dal 27 gennaio 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 415/2002

    Questione infondata
    31 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono, per l'adozione internazionale, l'affido preadottivo del minore per la durata di un anno in analogia a quanto previsto per l’adozione nazionale. Infatti, ribadito che il legislatore ha ampia discrezionalità nel prevedere diverse forme per i diversi tipi di adozione, il minore adottato all'estero risulta comunque tutelato anche in assenza di un periodo di affidamento preadottivo, e, d’altra parte, nessuna norma costituzionale impone di riconoscere quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori l'obbligatoria previsione di un periodo di affidamento preadottivo in Italia per il minore adottato all'estero.

    Art. 3 cost. · Art. 34 adozione · Art. 64 Diritto internazionale privato · Art. 65 Diritto internazionale privato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999. 125 parole tolte, 114 parole aggiunte.

Il tolto: nulla osta e' concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamita' naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento anzidetto. Il nulla osta non puo' essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore aggiunto: minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione tolto: o di affidamento da parte dell'autorita' dello Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorita' consolare e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti. Il aggiunto: gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni tolto: accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilita' disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti. Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'articolo 37 aggiunto: sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficolta' per gli opportuni interventi. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art34 · fonte del testo