Art. 35 adozione

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E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art35 · fonte su Normattiva