Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Adozione - Matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, privo di effetti in Italia - Adozione all'estero del figlio di uno dei coniugi da parte dell'altro - Riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia pronunciato l'adozione - Mancata previsione - Asserita irragionevole compressione del fondamentale diritto del minore alla conservazione del nucleo familiare in cui è stabilmente inserito - Asserita violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli internazionali, e specificamente dell'obbligo convenzionale di non interferenza da parte di un'autorità pubblica nella vita familiare - Carente motivazione in ordine all'esistenza della potestas iudicandi del rimettente sulla fattispecie sottoposta a giudizio - Erronea individuazione della disciplina applicabile nel giudizio a quo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, «nella parte in cui - come interpretati secondo diritto vivente - non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato (all'estero), il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)». Il giudice a quo , trascurando di compiere una corretta ricognizione del quadro normativo di riferimento, affronta in modo contraddittorio la questione relativa all'esistenza della propria potestas iudicandi sulla fattispecie sottoposta a giudizio, con conseguente erronea qualificazione dei fatti che si riverbera, a sua volta, sulla rilevanza delle questioni proposte. Il rimettente, infatti ,opera un indistinto riferimento all'art. 41 della legge n. 218 del 1995, non distinguendo tra i due commi della disposizione che prevedono differenti e alternativi procedimenti per giungere al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione. Nel richiamare, poi, più specificamente l'operatività del comma 2 della disposizione appena menzionata, il giudice ha erroneamente ritenuto applicabile al caso oggetto del suo giudizio la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, riconducendone la fattispecie all'art. 36, comma 4, della legge n. 184 del 1983 (indicato dalla stesso comma 2) che estende il controllo giudiziale del Tribunale per i minorenni ad una particolare ipotesi di adozione di minori stranieri in stato di abbandono da parte di cittadini italiani. La fattispecie oggetto del giudizio a quo , invece, non è riconducibile all'ipotesi indicata poiché essa si applica ai soli cittadini italiani che, trasferendo fittiziamente la residenza all'estero mirano ad eludere la rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, mentre nella fattispecie concreta la ricorrente nel giudizio a quo è cittadina italiana solo al momento della presentazione del ricorso, ma cittadina americana al momento dell'adozione. Sull'inadeguata individuazione, da parte del giudice rimettente, del contesto normativo che determina un'erronea qualificazione dei fatti sottoposti al suo giudizio e si riverbera sulla rilevanza delle questioni proposte, v., ex plurimis , le ordinanze nn. 264/2015 e 116/2014.
sentenza 76/2016massima n. 38817 Riguarda ancheart. 36 Legge sull’adozione
ADOZIONE E AFFIDAMENTO - IDONEITÀ ALL’ADOZIONE INTERNAZIONALE - DICHIARAZIONE A FAVORE DI SINGOLI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL MINORE IN STATO DI ABBANDONO, PRIVAZIONE DEL MINORE STRANIERO DELLE GARANZIE OFFERTE DALLA LEGGE ITALIANA - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e delle norme collegate, individuate negli artt. 31, comma 2, 35, comma 1, 36, commi 1 e 2, e 44 della medesima legge n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia. La questione risulta sollevata sulla base di un errato presupposto interpretativo, in quanto dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del rilascio del certificato di idoneità all’adozione di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni di cui all’art. 44 ed essendo tale idoneità finalizzata ai casi particolari di adozione – secondo l’ordinamento italiano – descritti dall’art. 44, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione deve essere compiuta la valutazione dei presupposti dell’adozione in casi particolari, come regolati dal Titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983, sicché il sistema risulta ricondotto ad unità nel senso di ritenere ammissibile l’adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l’adozione nazionale legittimante o in casi particolari. - Sul principio per cui le norme di protezione valide per il minore italiano non possono non valere per lo straniero, v. la citata sentenza n. 199/1986.
Riguarda ancheart. 29-bisintrodotto legge 184/1983art. 31 Legge sull’adozioneart. 36 Legge sull’adozioneart. 44 Legge sull’adozione
Adozione e affidamento - Adozione di minore straniero - Attribuzione automatica all’adottato del solo cognome degli adottanti - Impossibilità per il giudice di disporre che il minore conservi anche il cognome della famiglia di origine - Prospettata lesione del diritto inviolabile al nome, del principio di ragionevolezza e delle norme convenzionali dettate in materia di adozione - Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' delle disposizioni censurate - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza nel giudizio 'a quo', della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 35, 27 e 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 - nel testo modificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 - censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui, per l'adozione di minori stranieri, prevedendo l'automatica attribuzione all'adottato del solo cognome degli adottanti, non consente al tribunale di disporre che il minore possa conservare anche il cognome originario. Infatti le disposizioni censurate non devono essere applicate dal giudice 'a quo', chiamato a decidere in materia diversa da quella dell'adozione, sulla quale si è già pronunciato il tribunale minorile competente.
Riguarda ancheart. 28 Legge sull’adozioneart. 27 Legge sull’adozione
Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Affidamento preadottivo del minore, per la durata di un anno - Mancato riconoscimento quale principio fondamentale del diritto italiano di famiglia - Prospettata illogicità, nonché disparità di trattamento a danno del minore straniero, rispetto al minore adottato in italia - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono, per l'adozione internazionale, l'affido preadottivo del minore per la durata di un anno in analogia a quanto previsto per l’adozione nazionale. Infatti, ribadito che il legislatore ha ampia discrezionalità nel prevedere diverse forme per i diversi tipi di adozione, il minore adottato all'estero risulta comunque tutelato anche in assenza di un periodo di affidamento preadottivo, e, d’altra parte, nessuna norma costituzionale impone di riconoscere quale principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori l'obbligatoria previsione di un periodo di affidamento preadottivo in Italia per il minore adottato all'estero.
Riguarda ancheart. 34 Legge sull’adozione