Art. 39-quater adozione
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(( 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:
- a)l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della leg ge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il mi nore adottato ha superato i sei anni di eta';
- b)l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di eta';
- c)congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione)).
Testo vigente dal 27 gennaio 1999 al 27 aprile 2001 · versione 8 su Normattiva