Art. 45 adozione
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Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso e' dato dal suo legale rappresentante. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore puo', se opportuno, essere sentito.
Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 25 febbraio 1988 · versione 0 su Normattiva