Art. 45 adozione
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Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso e' dato dal suo legale rappresentante. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore puo', se opportuno, essere sentito. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 182 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 45, secondo comma, e 56, secondo comma" nella parte in cui e' previsto il consenso anziche' l'audizione del legale rappresentante del minore."
Testo vigente dal 25 febbraio 1988 al 27 aprile 2001 · versione 2 su Normattiva