Art. 76
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o gia' definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199 ( in G.U. 1a s.s. 25/7/1986, n. 36) dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure gia' iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia."
Testo vigente dal 26 luglio 1986, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva