Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Locazione - Immobili ad uso abitativo - Canone - Differenza tra canone equo e canone pattizio - Diritto del conduttore alla ripetizione delle somme versate in eccedenza - Prospettata assunzione dell’onere a carico dello stato - Assunta lesione dei diritti inviolabili dell’uomo, del principio di uguaglianza e del principio della solidarietà contributiva - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che la disciplina sull'equo canone che prevede la nullità dei patti contrari alla legge e il diritto del locatario di ripetere le somme indebitamente versate, sia modificata prevedendo di porre a carico dell'erario la differenza tra canone equo e canone contrattuale. Infatti la modifica auspicata dal rimettente non solo non è costituzionalmente obbligata, ma potrebbe proprio essa presentare profili di irragionevolezza.
Riguarda ancheart. 79 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 13 Legge sull’equo canoneart. 14 Legge sull’equo canoneart. 15 Legge sull’equo canoneart. 16 Legge sull’equo canonee altri 8
Locazione di immobili urbani - Canone - Possibilità di porre a carico dell’erario la differenza tra canone pattizio e canone legale (equo) - Omessa previsione - Difetto di motivazione della questione - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79, primo e secondo comma, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui i citati articoli non prevedono che la differenza tra il canone equo e quello pattizio sia a carico dell'erario. Infatti l'ordinanza di rimessione è gravemente carente sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza (omessa descrizione degli elementi della fattispecie all'esame del giudice 'a quo'), sia con riguardo alla motivazione sulla non manifesta infondatezza (difetto dei necessari requisiti di chiarezza, risultando confusamente prospettate plurime censure di incostituzionalità che investirebbero numerose norme della legge sull'equo canone).
Riguarda ancheart. 13 Legge sull’equo canoneart. 14 Legge sull’equo canoneart. 15 Legge sull’equo canoneart. 21 Legge sull’equo canoneart. 12 Legge sull’equo canoneart. 22 Legge sull’equo canonee altri 8
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Canoni - Contratti stipulati prima del 31 dicembre 1998 - Integrazione del canone locativo anche in caso di opere di riparazione straordinarie eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto, oltreché in pendenza del rapporto - Esclusione - Prospettata diversita' di trattamento tra situazioni affini - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui, secondo il <<diritto vivente>>, esclude, per i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1998, che il canone locativo risultante dall'applicazione degli artt. 12-22 della legge possa essere integrato, nella misura prevista dalla norma impugnata, qualora le opere di riparazione straordinaria in essa contemplate siano state eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto di locazione. Infatti l'ipotesi in cui le suddette opere vengano eseguite durante il rapporto locatizio è oggettivamente diversa da quella in cui le stesse opere siano eseguite quando l'immobile non è locato (fattispecie sulla quale, soltanto, si è formato il "diritto vivente"), onde non ricorre la necessità della parità di trattamento imposta dal principio costituzionale di eguaglianza. M. R.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - LAVORI DI RICOSTRUZIONE O STABILIZZAZIONE DELL'EDIFICIO IN CUI E' COMPRESO L'IMMOBILE LOCATO - RECESSO DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Stante il diverso rilievo economico e sociale dei due tipi di contratti, non sussiste omogeneita` fra le locazioni di immobili destinati ad abitazione e quelle di immobili adibiti ad uso diverso, di talche` il secondo rapporto e` caratterizzato da maggior liberta` negoziale, e, quindi, da una tutela normativa piu` affievolita. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 73, 29 e 59,n. 3, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui limitano ai soli locatori di immobili ad uso abitativo la facolta` di recedere dal contratto per compimento di lavori di ricostruzione o di stabilizzazione dell'edificio in cui e` compreso l'immobile locato). - v. S. nn. 111/1981, 252/1983 e 116/1987.
Riguarda anchelegge 392/1978art. 73 Legge sull’equo canone