Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - AREE NON EDIFICATE - VENDITA - CONDUTTORI - DIRITTO DI PRELAZIONE - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La disciplina dettata dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 delle locazioni di immobili urbani, riguardo al diritto di prelazione in caso di vendita di immobili destinati ad uso diverso da abitazione e` integrativa dei generali principi codicistici, comprende tutti gli immobili nei quali venga esercitata una delle attivita` contemplate dall'art. 27 e si estende anche alle aree non edificate (superamento della interpretazione restrittiva). Pertanto anche la porzione di terreno (art. 812 c.c.) deve qualificarsi come immobile e alla attivita` in essa svolta va raccordata la tutela predisposta dalla legge n. 392/1978 (Titolo I capo II). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 27 e 38 L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevedono il diritto di prelazione in favore dei conduttori di aree nude destinate allo svolgimento di una delle attivita` di cui all'art. 27).
Riguarda ancheart. 27 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE - PRELAZIONE DEI CONDUTTORI IN CASO DI VENDITA - IPOTESI ESCLUSE - OMISSIONE, NELL'ORDINANZA DI RINVIO, DI OGNI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 38, 39, 40 e 41 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 42 Cost., in quanto la normativa denunciata, assoggettando il proprietario agli effetti dell'istituto della prelazione in caso di vendita nei confronti di alcuni soltanto (operatori economici, titolari di aziende) tra i conduttori di immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione, violerebbe l'uniforme garanzia del diritto di proprieta'. Le ordinanze di rimessione si limitano, infatti, all'apodittica affermazione della rilevanza della questione "cosi' come proposta", senza alcuna esplicitazione delle relative ragioni, ne' alcuno specifico riferimento ai possibili effetti, nel giudizio in corso, dell'eventuale caducazione delle norme censurate. - S. nn. 205/1983, 127/1983; O. nn. 9/1985, 140/1983.
sentenza 22/1986massima n. 12065 Riguarda ancheart. 39 Legge sull’equo canoneart. 40 Legge sull’equo canoneart. 41 Legge sull’equo canone
LOCAZIONE - EQUO CANONE - VENDITA D'IMMOBILE NON ADIBITO AD USO ABITATIVO - PRELAZIONE IN FAVORE DEL CONDUTTORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Premesso che l'esclusione del diritto di prelazione dei conduttori di immobili urbani destinati ad uso professionale non e` circoscritta ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima ma deve essere estesa anche ai contratti in corso a momento dell'entrata in vigore della L. n. 392 del 1978 (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 73 L. n. 392 del 1978), va esaminata la questione riguardante la disciplina del diritto di prelazione e riscatto per talune categorie di conduttori che la Corte stessa ha sollevato con ordinanza n. 136 del 1982 (della quale e` relatore il giudice Maccarone e non gia` il giudice Conso come erroneamente indicato). Con detta ordinanza la Corte ha ritenuto opportuno di estendere l'esame all'intero sistema normativo che regola il diritto di prelazione e riscatto nelle locazioni di immobili urbani non destinati ad usi abitativi. La disciplina in esame si sottrae ai prospettati dubbi, venendo a dipendere da scelte discrezionali, e non irragionevoli del legislatore, il quale ha stabilito per le locazioni in argomento una serie di agevolazioni a favore dei conduttori che svolgono attivita` comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, attribuendo ad essi l'indennita` per la perdita di avviamento ed il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, e quello di prelazione e riscatto in caso di vendita dell'immobile, escludendo tuttavia dal beneficio i conduttori di immobili destinati ad uso professionale e quelli la cui attivita` sia transitoria, o svolta negli immobili indicati nell'art. 35 della legge. Finalita` della legge e` la conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate, tutelate mediante il mantenimento della clientela (essenziale componente dell'avviamento commerciale), spettando alla discrezionalita` del legislatore limitare il beneficio a determinate categorie di conduttori in funzione di situazioni economiche o di mercato che consigliano agevolazioni; e fissarne il contenuto giuridico. L'irragionevolezza di tale scelta non potrebbe farsi dipendere dalla duplicita` del beneficio a tutela di uno stesso interesse: sia perche` indennita` per la perdita dell'avviamento e diritto di prelazione non si sommano; sia perche` i due istituti rispondono a fini diversi (riparazione del danno subito per l'indennita`; conservazione dell'azienda, per esigenze sociali per il diritto di prelazione). Non e` quindi arbitraria, pur se discutibile sul piano legislativo, l'attribuzione del diritto di prelazione a talune categorie di conduttori, piuttosto che ad altre, manifestandosi nella legislazione una tendenza all'estensione della categoria.
LOCAZIONI - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI STUDI PROFESSIONALI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESCLUSIONE - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE - QUESTIONE SOLLEVATA D'UFFICIO DALLA CORTE.
La disparita' di trattamento denunciata riguardo alle locazioni di immobili non destinati ad abitazione, nei confronti degli artt. 38, 39, 40 e 41, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, circa i diritti di prelazione e riscatto, in quanto negati a coloro che esercitano nell'immobile attivita' professionali, e riconosciuti invece a coloro che vi esercitano attivita' commerciale, industriale o artigianale, potrebbe essere eliminata sia dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma, nella parte in cui esclude il diritto di prelazione, sia dichiarando l'illegittimita' costituzionale delle norme che il diritto di prelazione conferiscono. Peraltro, poiche' la scelta fra l'una e l'altra soluzione, secondo giurisprudenza costante, non puo' dipendere dal modo in cui la questione e' stata prospettata dalle ordinanze di remissione, e poiche' e' gia' stata sollevata la questione concernente l'esclusione dei professionisti dal diritto di prelazione, e' necessario che la Corte, nello stesso giudizio, sollevi incidentalmente anche questione di legittimita' costituzionale dei menzionati articoli nella parte in cui conferiscono il diritto di prelazione a favore dei locatari esercenti attivita' industriali, commerciali ed artigianali, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per il dubbio che essi accordino un ingiustificato privilegio a favore di queste categorie.
Riguarda ancheart. 41 Legge sull’equo canoneart. 40 Legge sull’equo canoneart. 39 Legge sull’equo canone