Art. 47 — Poteri istruttori del giudice
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Il giudice puo' disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione dell'immobile e l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche' la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 1 gennaio 1992
