Art. 46 — Rinvio alle norme relative al procedimento sulle controversie individuali di lavoro
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 10 dicembre 1994
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 10 dicembre 1994
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La domanda di ripristino del rapporto locatizio, ovvero di risarcimento del danno, per omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato onde ottenere il rilascio, introduce una controversia del tutto peculiare, che implica la valutazione degli eventuali diritti acquisiti da terzi, e dove in via solo mediata viene in evidenza la pregressa locazione; pertanto, e` senza dubbio razionale una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi direttamente concernenti le vicende del rapporto. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla L. n. 533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31, L. n. 392 cit., precludendo cosi` la provvisoria esecutivita` ex lege della sentenza resa in primo grado).
Art. 3 cost. · Art. 30 Legge sull’equo canone · Art. 31 Legge sull’equo canone · Art. 45 Legge sull’equo canone
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle, locazioni degli immobili urbani), sollevata dal Pretore di Pizzo Calabro, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in cam…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 30 Legge sull’equo canone · Art. 46 Legge sull’equo canone
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni degli immobili urbani), sollevata dal pretore di Pizzo Calabro, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…
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Nella dialettica del nuovo processo del lavoro, si realizza una perfetta simmetria di posizione tra le parti e l'adozione di tal rito in materia di locazioni non comporta una differenza di tutela, mirando soltanto alla piu` sollecita definizione dei relativi giudizi. Per la rimozione, poi, degli ostacoli di ordine economico in tema di abitazioni il legislatore ha predisposto strumenti ben diversi dalla perpetuazione - in caso di controversie - di una disciplina processuale piu` lenta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 30, 46, 58 e 59 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui, estendendo al recesso del locatore il rito del lavoro, irrazionalmente privilegerebbero questi che pure non e` il contraente piu` debole).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1978
urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art46 · fonte su Normattiva