Art. 48 — Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
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Il pretore ((...)), quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1984, N. 399)).
Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992
