Legge sull’equo canone

Art. 49 — Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

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Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario. In tal caso le prove acquisite avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

Testo in vigore dal 29 luglio 1978 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art49 · fonte su Normattiva