Art. 74
Rinvio
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
Testo vigente dal 29 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Rinvio
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
Testo vigente dal 29 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Riuniti i giudizi dichiara manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della l. 27 luglio 1978 n. 392 sollevata dal Pretore di Brindisi, in relazione all'art. 3 Cost., con le ordinanze nn. 695 e 696 Reg. ord. 1981 in data 27 luglio 1981. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella se…
ECLI:IT:COST:1985:6 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art74 · fonte su Normattiva