Art. 74
Rinvio
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
Testo vigente dal 29 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Rinvio
Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.
Testo vigente dal 29 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - SANATORIA EX ART. 55 L. 392/1978 - APPLICAZIONE LIMITATA AI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - PRETESA DISCRIMINAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile, per omessa motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 74 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui limiterebbe l'istituto della sanatoria ex art. 55 stessa legge ai contratti di locazione stipulati precedentemente alla entrata in vigore della legge citata, con cio' discriminando, senza alcuna ragionevolezza, i conduttori che hanno stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art74 · fonte su Normattiva