Art. 1
[1]Disciplina dell'attivita' urbanistica e suoi scopi.
[2]L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.
[3]Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attivita' anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle citta', il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.
Testo vigente dal 16 ottobre 1942
