[1]Disciplina dell'attivita' urbanistica e suoi scopi.

[2]L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.

[3]Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attivita' anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle citta', il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza all'urbanesimo.

Testo vigente dal 16 ottobre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art1 · fonte del testo