Art. 15 — Pubblicazione dei piani particolareggiati - Opposizioni
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[1]I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi.
[2]L'effettuato deposito e' reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.
[3]Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle Associazioni sindacali interessate.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002
