Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di trenta giorni, durante i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni rispettivamente dai cittadini e dai proprietari interessati. L'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all'albo del Comune ed in altri luoghi pubblici, e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e in uno o piu' giornali fra quelli localmente piu' diffusi. Decorso il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, trasmette al Provveditore alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni ed opposizioni presentate. Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico-amministrativo, tanto sul piano che sulle osservazioni ed opposizioni, inoltra gli atti al Ministero dei lavori pubblici. Per l'esame dei piani sono aggregati al Comitato suddetto il dirigente della Sezione urbanistica presso il Provveditorato, il Sovraintendente ai monumenti e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata, competenza. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1993, n. 317

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La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".

Testo vigente dal 7 settembre 1993

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1993, n. 317

    La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art5 · fonte del testo