Legge urbanistica

Art. 16 — Approvazione dei piani particolareggiati

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[1]I piani particolareggiati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

[2]I plani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1809, e alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, dovranno essere preventivamente sottoposti al Ministero dell'educazione nazionale.

[3]Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovra' essere attuato e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

[4]L'approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere in essi previste.

[5]Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato nella Segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito.

[6]Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa procedura.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art16 · fonte del testo