Legge urbanistica

Art. 36 — Approvazione dei regolamenti edilizi comunali

[1]((I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente.

[2]Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.

[3]Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e per la pubblica istruzione puo' disporre l'approvazione del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.

[4]Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell'articolo 10.

[5]Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.

[6]Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

[7]Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione)).

Testo vigente dal 1 settembre 1967

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967. 54 parole tolte, 197 parole aggiunte in 7 capoversi.

I regolamenti edilizi dei Comuni tolto: compresi negli elenchi di cui all'art. 8 sono deliberati dal podesta' ed aggiunto: sono approvati con decreto del aggiunto: provveditore regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente.

aggiunto: Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.

aggiunto: Il Ministro per i lavori pubblicitolto: , di concerto col aggiunto: di concerto con il Ministro per l'internotolto: , uditi i pareri del aggiunto: e per la pubblica istruzione puo' disporre l'approvazione del regolamento edilizio di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e tolto: del Consiglio superiore di sanita' aggiunto: il Ministero della pubblica istruzione.

aggiunto: Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell'articolo 10.

tolto: I regolamenti edilizi degli altri Comuni sono deliberati dal podesta' ed approvatiaggiunto: Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del aggiunto: provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici tolto: di concerto col Ministro per l'interno, previo esame della Sezione urbanistica compartimentale e del Consiglio provinciale di sanita'aggiunto: .

aggiunto: Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, e' trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.

aggiunto: Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art36 · fonte del testo